Geenna. Dall’ ebraico ghe^ hinnom, poi, in aramaico, ghe^ Hinnam e, successivamente, in latino, Gehénna o Geénna. Valle di Hinnom, che delimita Gerusalemme a sud-ovest. Nei tempi antichi era sede di culto al dio Moloch, cui venivano sacrificati e arsi dei bambini. Per questo Giosia la fece profanare, cospargendola di ossa. In seguito, fu utilizzata come discarica delle immondizie di Gerusalemme e vi ardeva un fuoco perenne, divenuto simbolo del giudizio di Dio ed emblema dell’inferno, luogo di tormenti, di fuoco e di morte.
Giovedì santo. È il giovedì della settimana santa; segna l’inizio del triduo pasquale. Vi si celebra la messa vespertina in Coena Domini, con cui si commemora l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli e l’istituzione dell’eucaristia e del sacerdozio, nonché il primato dell’amore, reso manifesto con il gesto della lavanda dei piedi. Dopo la messa, l’altare maggiore viene spogliato delle tovaglie, a indicare l’abbandono con cui Gesù sopportò la passione, mentre all’altare della Deposizione rimane solennemente esposto il Santissimo Sacramento, fino a mezzanotte, per la preghiera e l’adorazione dei fedeli.
Intenzione della messa. Dal latino intentio, derivato di intendere, «mirare a». È l’atto conscio della volontà (intentio), che si richiede dal celebrante. Si distinguono: a) l’intenzione di celebrare la messa, in quanto ministro del Cristo e della Chiesa; b) l’atto conscio della volontà di offrire la messa secondo l’i. particolare di qualcuno.
Mistero. Dal greco mystérion (dal verbo myein, «chiudere la bocca», «star serrato»), poi, in latino, mysterium. La parola nel greco ellenistico aveva un duplice significato, profano e religioso: nel primo senso, indicava un segreto, cioè una verità o una realtà nascosta; nel secondo senso, al plurale (i misteri), indicava i riti d’iniziazione religiosa, intorno ai quali gli iniziati erano tenuti a un rigoroso silenzio. Nel NT e nella teologia premoderna m. indica la rivelazione dell’eterno disegno di salvezza di Cristo; gli avvenimenti della vita di Cristo, quali realizzazione e rivelazione di questo disegno. Nella teologia moderna m. significa le verità di fede in quanto trascendendo la capacità intellettuale e di comprensione; oppure quella conoscenza verso la quale l’uomo è orientato grazie alla costitutiva trascendenza del suo spirito che lo apre, nell’intelligenza e nell’amore, all’infinito.
Omelia. Dal greco homilia, «conversazione» (da homilein, «adunarsi», «conversare,»), poi, in latino, homilia. È il discorso che viene tenuto durante le celebrazione eucaristica, dopo la liturgia della Parola. Di solito è l’esposizione e il commento delle letture della messa. Obbligatoria nella domenica e nei giorni di precetto, l’o. serve a guidare la comunità dei fedeli a partecipare attivamente all’eucaristia e a vivere pienamente la vita cristiana, esponendo i misteri della fede e le norme dell’agire cristiano (CIC, can. 767); riservata al sacerdote o al diacono, deve essere frutto di meditazione, ben preparata, non troppo lunga né troppo breve.
Offerta per la celebrazione della messa. È l’offerta che i fedeli danno al celebrante perché la messa sia celebrata secondo la loro intenzione, contribuendo così anche al bene della Chiesa e soprattutto al sostentamento del ministro (cfr. CIC, can. 946). È un uso tradizionale, approvato dalla Chiesa, e che ha un apprezzabile valore religioso; tuttavia «dall’offerta delle messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio» (CIC, can. 947). È lecito a ogni sacerdote, che celebra o concelebra la messa, ricevere l’offerta data affinché applichi la messa secondo una determinata intenzione; è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (CIC, can. 945).
Penitenza. Dal latino paenitentia (da paenitere, «pentirsi». È il sacramento della confessione, cioè della remissione dei peccati e della riconciliazione del peccatore con Dio e con la Chiesa, reso possibile dalla volontà salvifica di Cristo, che ha dato ai suoi apostoli il potere di perdonare i peccati: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20, 22-23). Il sacramento della p. è costituito dall’insieme dei tre atti compiuti dal penitente e dall’assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente sono: il pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al sacerdote e il proposito di compiere la soddisfazione e le opere di soddisfazione. Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da motivi dettati dalla fede. Se il pentimento nasce dall’amore di carità verso Dio, lo si dice «perfetto»; se è fondato su altri motivi, lo si chiama «imperfetto». Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la confessione delle colpe veniali è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di soddisfazione o di p., al fine di riparare il danno causato dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo. Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto dall’autorità della Chiesa la facoltà di assolvere possono perdonare i peccati nel nome di Cristo. Gli effetti spirituali del sacramento della p. sono: la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia; la riconciliazione con la Chiesa; la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali; la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del peccato; la pace, la serenità della coscienza e la consolazione spirituale; l’accrescimento delle forze spirituali per il combattimento cristiano. La confessione individuale e completa dei peccati gravi seguita dall’assoluzione rimane l’unico mezzo ordinario per la riconciliazione con Dio e con la Chiesa (cfr. CCC, nn. 1422-1498).
Sacramentali. Dal latino tardo sacramentalis. Sono segni sacri istituiti dalla Chiesa, con i quali, in analogia ai sacramenti, vengono significati e ottenuti, per impetrazione della Chiesa, effetti soprattutto spirituali (CIC, can. 1166). Per mezzo dei sacramentali, i fedeli vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate tutte le circostanze della loro vita, in modo che quasi ogni uso retto delle cose materiali può essere indirizzato alla santificazione dell’uomo e alla lode di Dio (SC, nn. 60-61). In linea di principio, ministro dei s. è il chierico, munito della debita potestà. Sono sacramentali la consacrazione di persone o cose, la dedicazione di una Chiesa, l’esorcismo e la benedizione costitutiva e invocativa: con la benedizione costitutiva, una cosa, con l’uso di oli sacri (Chiesa, altare) o senza (oratorio, cappella, cimitero ecc.), viene destinata al culto divino; invece con quella invocativa si supplicano il favore e la protezione di Dio su persone, luoghi, oggetti, animali ecc., senza che diventino persone o cose sacre.